Sez. 1, Sentenza n. 25 del 04/01/1978 (Rv. 389309 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE ALLA STREGUA DEGLI ATTI ESISTENTI NEL FASCICOLO D'UFFICIO O IN QUELLO DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 348 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE ALLA STREGUA DEGLI ATTI ESISTENTI NEL FASCICOLO D'UFFICIO O IN QUELLO DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 348 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'improcedibilita dell'appello, ai sensi dell'art 348 secondo comma cod proc civ, per il caso in cui l'appellante non abbia provveduto al deposito del proprio fascicolo, ovvero, dopo averlo ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, abbia mancato di restituirlo tempestivamente prima dell'udienza di discussione, costituisce sanzione processuale che consegue inderogabilmente alla omessa esecuzione dei predetti adempimenti formali, a prescindere dalla possibilita o meno per il giudice di decidere sul merito del gravame, alla stregua degli Atti esistenti nel fascicolo d'ufficio od in quello dell'appellato. Detta sanzione, infatti, ha fondamento anche nell'esigenza di consentire al collegio un riscontro della ritualita dell'appello, e cio comporta il controllo della regolarita di alcuni Atti, quali, ad esempio, la procura al difensore, che puo essere verificata solo attraverso l'esame dei documenti originali, per cui sarebbe del tutto irrilevante la visione di essi attraverso la copia depositata nel fascicolo dell'appellato. Tale norma, interpretata nel senso indicato, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 24 della Costituzione, in quanto non si traduce in un ostacolo al diritto di difesa, ma si limita a sollecitarne l'Esercizio, colpendo la inosservanza di norme che disciplinano il compimento di attivita processuali. (V 178/77, mass n 383686; (V 2906/75, mass n 376958; (Conf 4469/76, mass n 383193; (Conf 1936/76, mass n 380742; (Conf 1180/74, mass n 369205; (Conf 1077/74, mass n 369032).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)