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Sez. L, Sentenza n. 10290 del 17/05/2005 (Rv. 581574 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Domande nuove - Divieto - Fondamento - Accoglimento di domanda subordinata, dedotta in appello, implicitamente contenuta in quella proposta in primo grado e riproposta in appello - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di compensi da parte di medici in regime di convenzione per prestazioni eccedenti il massimale degli assistiti.
Stato
decisa il 2005-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581574-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere del primo giudizio, mediante l'introduzione di domande nuove. Tuttavia, il suddetto principio non risulta violato qualora in appello venga proposta in via subordinata, e accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella proposta con il ricorso di primo grado e riproposta in appello. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che - in riferimento a domanda di un pediatra in regime di convenzione volta ad ottenere il pagamento di tutti i compensi non corrisposti per prestazioni rese ad assistiti eccedenti il massimale, proposta in primo grado e riproposta in appello - ha accolto la domanda subordinata, avanzata solo in appello, di pagamento delle sole voci relative all'onorario professionale e alla quota aggiuntiva professionale, di cui all'art. 29, lett. A e B, del ccnl, reso esecutivo con il d.P.R. n. 315 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 315 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)