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Sez. L, Sentenza n. 9167 del 07/06/2003 (Rv. 564057 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Deduzione col ricorso introduttivo dell'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa e di giustificato motivo - Successiva domanda proposta in grado di appello di accertamento della nullità dello stesso licenziamento per inosservanza della procedura disciplinare - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio di tale nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564057-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello - in relazione al principio della domanda e a quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, imposti, rispettivamente, dall'art. 99 e dall'art. 112 cod. proc. civ., cui fa riscontro il principio "tantum devolutum quantum appellatum" (artt. 434 e 437 cod. proc. civ.) - ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado - entro i limiti, tuttavia, della devoluzione - e questa risulta affidata a specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere del primo giudizio, mediante l'introduzione di domande nuove. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la illegittimità del proprio licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, il giudice d'appello non può dichiarare la illegittimità dello stesso licenziamento sotto profili diversi - ancorché dedotti con l'atto di appello - senza che ne risulti violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sempre che risulti dedotto a fondamento un fatto nuovo (nella specie, la tardività della contestazione degli addebiti e la mancata affissione del codice disciplinare) e non già soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto già dedotto nel giudizio di primo grado. Nè la eventuale nullità del licenziamento, per contrasto con norme imperative di legge, può essere rilevata d'ufficio, giacché il principio di cui all'art. 1421 cod. civ., che va comunque coordinato con il principio della domanda, con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e con quello della disponibilità delle prove, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., non può trovare applicazione quando la parte chieda la declaratoria di invalidità di un atto a sè pregiudizievole, dovendo la pronuncia del giudice rimanere circoscritta, in tale caso, alle ragioni di illegittimità ritualmente dedotte dalla parte stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)