Sez. 1, Sentenza n. 2374 del 22/11/1982 Cc. (dep. 06/12/1982) Rv. 156559 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA PER ERRORE DI FATTO - REVOCA DELL'ORDINANZA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ PRONUNCIATA PER ERRORE DI FATTO - REVOCA DELL'ORDINANZA - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
È possibile la revoca dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso per Cassazione quando il provvedimento sia fondato su evidenti errori di fatto (assimilabili agli errori materiali) concernenti elementi di carattere essenziale. (nella specie era stato dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile sul presupposto erroneo che non fosse stato tempestivamente notificato alle altre parti). (Conf. Sez. III 25 febbraio 1981, menozzi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)