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Sez. L, Sentenza n. 3271 del 20/03/2000 (Rv. 534902 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordi sindacali in materia - Natura giuridica - Contratto normativo - Configurabilità - Esclusione - Requisiti di legittimità - Rispetto dei principi di razionalità e di non discriminazione - Necessità - Vincolatività degli accordi per il datore di lavoro - Sussistenza - Non iscrizione ai sindacati stipulanti del singolo lavoratore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534902-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non appartengono alla categoria dei contratti collettivi normativi, con la conseguenza che gli stessi - sempreché non ne sia compromessa la validità dal mancato rispetto del principio di razionalità e di quello di non discriminazione di cui all'art. 15 della legge n. 300 del 1970 - incidono direttamente non già sulla posizione del lavoratore, di cui non rileva quindi l'eventuale non iscrizione alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo, ma su quella del datore di lavoro, il quale nella scelta dei dipendenti da porre in mobilità deve applicare i criteri concordati.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)