Sez. L, Sentenza n. 4666 del 11/05/1999 (Rv. 526184 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordo sindacale aziendale stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale - Idoneità a disciplinare anche i criteri di scelta dei lavoratori - Sindacato di ragionevolezza - Potere del giudice del merito - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In relazione ai collocamenti in mobilità e ai licenziamenti collettivi, è possibile che con accordo sindacale anche aziendale, stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale e riferito ad una singola e determinata procedura - e non necessariamente e soltanto con contratto collettivo a carattere normativo - siano determinati criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge ed aventi valenza residuale. Su tali criteri pattizi il sindacato di ragionevolezza, che il giudice, investito a seguito di impugnativa del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità, può effettuare, è limitato alla violazione sia del principio di non discriminazione tipizzato nelle fattispecie previste dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), sia, più in generale, del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)