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Sez. 1, Sentenza n. 26261 del 14/12/2007 (Rv. 601237 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Indennizzo per la riduzione di valore dell'immobile a seguito della realizzazione di opera pubblica - Spettanza solo in caso di apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso - Riduzione dell'insolazione, dell'areazione e dell'ampiezza della veduta panoramica - Esclusione dell'indennizzo - Riduzione della capacità abitativa - Diritto all'indennizzo - Immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili - Diritto all'indennizzo in caso di superamento dei limiti della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601237-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE

In tema di espropriazione, l'indennizzo di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 per la riduzione di valore dell'immobile, spetta se l'opera pubblica abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso. Ciò non si verifica ove siano interessate quelle utilità marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica. La sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fabbricato può invece verificarsi (ed è quindi dovuto l'indennizzo) nel caso di riduzione della capacità abitativa, o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, quando (e solo se) le stesse per la loro continuità ed intensità superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 cod. civ.. (Fattispecie in cui la S.C., affermato che la legittima costruzione di un asse viario a scorrimento veloce realizzato su piloni alti 15 metri in prossimità di un fabbricato non comporta automaticamente l'obbligo per l'espropriante di corrispondere al proprietario il predetto indennizzo, ha cassato la sentenza di merito per non aver accertato la sussistenza delle indicate condizioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)