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Sez. 5, Sentenza n. 12748 del 06/06/2014 (Rv. 631117 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Imposta di registro - Termine di decadenza di cui all'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631117-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dall'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, bensì quello di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di imposta non inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e dall'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)