Sez. U, Sentenza n. 2707 del 23/08/1972 (Rv. 360360 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA CARBONE E ACCIAIO (CECA) - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI - DIVIETO DELLA CONCORRENZA SLEALE E DELLE PRATICHE COSIDDETTE DISCRIMINATORIE - ESTENSIONE- POTERI DELL'ALTA AUTORITA PER ASSICURARE L'OSSERVANZA DEL DIVIETO - LISTINI DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA - OFFERTA AL PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA CARBONE E ACCIAIO (CECA) - DISPOSIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI - DIVIETO DELLA CONCORRENZA SLEALE E DELLE PRATICHE COSIDDETTE DISCRIMINATORIE - ESTENSIONE- POTERI DELL'ALTA AUTORITA PER ASSICURARE L'OSSERVANZA DEL DIVIETO - LISTINI DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA - OFFERTA AL PUBBLICO - CONFIGURABILITA.*
Per assicurare, nel mercato comune del carbone e dell'acciaio, la Costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza, l'art 60, n 1, del trattato istitutivo della C e C a (comunita europea del carbone e dell'acciaio) vieta, oltre alle pratiche di concorrenza sleale, anche quelle cosiddette discriminatorie, consistenti nell'applicazione, da parte del venditore, di prezzi e di condizioni che si discostino da quelli previsti dal suo listino, attribuendo alla alta autorita - la quale prima della fusione degli esecutivi delle tre comunita, costituiva l'organo di governo della comunita carbo-siderurgica - il potere di definire le pratiche oggetto di tali divieti, con decisioni adottate dopo consultazioni con il comitato consultivo ed il consiglio dei ministri delle comunita. Il mezzo con cui l' alta autorita puo controllare che sia osservato, da parte delle imprese produttrici, il principio della non discriminazione e costituito dalla pubblicita dei prezzi e delle condizioni di vendita praticati dalle medesime imprese (art 60, n 2, lett a), del trattato). A tale fine, il trattato demanda all'organo di governo della comunita di prescrivere le norme e le forme di pubblicita; e, una volta avvenuta la pubblicazione dei listini nei modi e nelle forme prescritte, le imprese sono tenute al rigoroso rispetto dei prezzi e delle condizioni in essi stabiliti nei confronti di tutti gli acquirenti e, per poter modificare i prezzi e le condizioni, debbono modificare il precedente listino, sostituendolo con uno nuovo, pubblicato anch'esso nei modi previsti dalle decisioni dell' alta autorita. Il listino anzidetto integra un'ipotesi di offerta al pubblico, ai sensi dell'art 1366 cod civ.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 18/04/1951 num. 60, Legge 26/06/1952 num. 766 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1366, Tratt. Internaz. 18/04/1951 num. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)