Sez. U, Sentenza n. 4971 del 14/10/1985 (Rv. 442337 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE DEL CARBON FOSSILE DALLA LISTA XXVII APPROVATA CON IL PROTOCOLLO DI ANNECY DEL 10 OTTOBRE 1949 - RISCOSSIONE DEI PREDETTI DIRITTI - LEGITTIMITÀ - SUCCESSIVA INCLUSIONE DI QUEL PRODOTTO NELLA LISTA XL BIS DELLA CECA - EFFETTI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE DEL CARBON FOSSILE DALLA LISTA XXVII APPROVATA CON IL PROTOCOLLO DI ANNECY DEL 10 OTTOBRE 1949 - RISCOSSIONE DEI PREDETTI DIRITTI - LEGITTIMITÀ - SUCCESSIVA INCLUSIONE DI QUEL PRODOTTO NELLA LISTA XL BIS DELLA CECA - EFFETTI.*
L'art. 2 dell'accordo GATT sulle tariffe doganali, reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295, che prevede il divieto di aggravamento dei diritti doganali e degli altri diritti od imposte percepite all'importazione od in occasione dell'importazione, riguarda le sole merci incluse nelle liste allegate all'accordo medesimo, e, cioè, per l'Italia, la lista XXVII approvata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949. Ne consegue, con riguardo al carbone fossile, il quale non risulta contemplato in detta lista XXVII (a differenza degli oli ottenuti dalla distillazione del carbone medesimo), che legittimamente vengono riscossi i diritti per servizi amministrativi istituiti con la legge 15 giugno 1950 n. 330, tenendo conto che la sua successiva inclusione nella lista xl bis della CECA (al pari di quanto si verifica negli analoghi casi di inclusioni di merci in liste posteriori alla citata legge n. 330 del 1950, compresa la cosiddetta lista "comune" xl CEE), se estende "ex nunc" l'indicato divieto di aggravamento, lascia fermo il regime doganale operante alla relativa data. Tale principio deve essere applicato dal giudice nazionale, senza che possa porsi questione di un'eventuale Competenza della Corte di giustizia della CEE (anche dopo la Costituzione della CEE e la trasformazione della CECA in un suo settore), con riguardo alla interpretazione delle norme del trattato CECA, non rientrando tale interpretazione fra le attribuzioni affidate a detta Corte dallo art. 41 del trattato stesso. (V 5009/84, mass n 436850; (V 6052/83, mass n 430860; (V 2707/72, mass n 360360).*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Legge 25/06/1952 num. 766 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Tratt. Internaz. 10/10/1949, Tratt. Internaz. 18/04/1951 num. 8, Tratt. Internaz. 18/04/1951 num. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)