Sez. U, Sentenza n. 6052 del 15/10/1983 (Rv. 430860 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CONTROVERSIA PROMOSSA IN FORZA DI UN CONTRATTO INTERCORSO FRA SOGGETTI APPARTENENTI A STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CONTESTAZIONE DELLA VALIDITÀ DI TALE CONTRATTO DA PARTE DEL CONVENUTO PER CONTRASTO CON L'ART. 65 PARAGRAFO 1) DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CECA - LIMITAZIONI O DEROGHE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN RELAZIONE AL POTERE DI STATUIRE SU DETTA VALIDITÀ CONFERITO ALL'ALTA AUTORITÀ DELLA CECA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CONTROVERSIA PROMOSSA IN FORZA DI UN CONTRATTO INTERCORSO FRA SOGGETTI APPARTENENTI A STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE - CONTESTAZIONE DELLA VALIDITÀ DI TALE CONTRATTO DA PARTE DEL CONVENUTO PER CONTRASTO CON L'ART. 65 PARAGRAFO 1) DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CECA - LIMITAZIONI O DEROGHE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN RELAZIONE AL POTERE DI STATUIRE SU DETTA VALIDITÀ CONFERITO ALL'ALTA AUTORITÀ DELLA CECA - ESCLUSIONE.*
Nella controversia promossa in forza di un contratto intercorso fra soggetti appartenenti a stati membri delle comunità europee, la circostanza che il convenuto contesti la validità di tale contratto per contrasto con l'art. 65 paragrafo 1) del trattato istitutivo della CECA (stipulato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952 n. 766), il quale vieta accordi limitativi del libero gioco della concorrenza, non implica limitazioni o deroghe alla giurisdizione del giudice italiano, in relazione al potere di statuire su detta validità che il paragrafo 4) del citato art. 65 conferisce all'alta autorità della CECA (oggi commissione delle comunità europee), atteso che tale alta autorità (a differenza della Corte di giustizia che esercita un Sindacato giurisdizionale sulle sue decisioni o raccomandazioni) è un organo di natura amministrativa, e che il potere amministrativo conferitole dalla indicata norma non interferisce sulla giurisdizione del giudice nazionale, nel senso che questi conserva pienamente la sua "potestas iudicandi", anche quando le parti possano rivolgersi o si siano già rivolte a detta autorità comunitaria, salvo l'Obbligo di uniformarsi ad una eventuale sopravvenuta pronuncia d'Invalidità del contratto da essa resa per contrasto con il trattato. (V 2707/72, mass n 360360).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/04/1951 num. 8, Tratt. Internaz. 18/04/1951 num. 65, Legge 25/06/1952 num. 766 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)