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Sez. 1, Sentenza n. 7200 del 23/07/1998 (Rv. 517418 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Legittimazione processuale del fallito - Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517418-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

Nel caso in cui il fallito intenda tutelare, personalmente e direttamente, beni o rapporti già acquisiti al fallimento, di cui gli organi fallimentari abbiano dimostrato concretamente di volersi interessare, va rilevato, anche d'ufficio, il difetto di legittimazione processuale del fallito stesso per difetto assoluto della sua capacità. Tuttavia, perché operi tale ultima situazione, è necessario che l'interesse del curatore sia dimostrato essere preesistente al compimento di attività da parte del fallito, mentre è irrilevante quando detto interesse insorga o sia manifestato in un momento successivo a tale attività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)