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Sez. 1, Sentenza n. 8116 del 14/06/2000 (Rv. 537595 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Rapporto patrimoniale di potenziale rilevanza fallimentare - Azione in giudizio da parte del fallito - Rilievo del suo difetto di legittimazione - Presupposti - Anteriore manifestazione di interesse da parte degli organi fallimentari - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537595-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ

In caso di proposizione di un giudizio, da parte di un soggetto dichiarato fallito, con riferimento ad un rapporto patrimoniale astrattamente suscettibile di essere compreso nel fallimento, il giudice può rilevare il difetto di legittimazione del fallito solo nel caso in cui gli organi del fallimento, prima della instaurazione della causa, abbiano manifestato la loro volontà di interessarsi del rapporto in questione. (Fattispecie relativa ad azione diretta alla invalidazione di un atto di alienazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)