diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 596 del 04/02/1999 Cc. (dep. 15/03/1999) Rv. 213596 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento - Successivo alla pronuncia della sentenza - Legittimità - Condizioni - Ragione.
Stato
decisa il 1999-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213596-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'articolo 304 cod. proc. pen. può essere adottato dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza anche dopo il deposito della motivazione, in quanto, ai sensi dell'articolo 91 disp. att. cod. proc. pen., in materia di libertà personale la sua competenza funzionale permane sino a che gli atti sono depositati presso il suo ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)