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Sez. 4, Sentenza n. 9132 del 13/01/2005 Cc. (dep. 08/03/2005) Rv. 230936 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Motivazione della sentenza particolarmente complessa - Provvedimento di sospensione - Adottato successivamente al deposito della motivazione - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230936-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 comma primo lett. c-bis) cod. proc. pen., per la particolare complessità nella redazione della motivazione, può essere adottato dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza, anche dopo il deposito della motivazione, in quanto, ai sensi dell'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., in materia di libertà personale la sua competenza funzionale permane sino alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)