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Sez. 6, Ordinanza n. 29873 del 29/04/2004 Cc. (dep. 08/07/2004) Rv. 229675 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - Deposito avvenuto prima della scadenza del termine fissato - Successiva ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Legittimità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229675-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo, superiore all'ordinario, previsto per la stesura ed il deposito della motivazione della decisione di primo grado di cui all'art. 304, comma primo, lett. c), può essere adottato anche successivamente al deposito della motivazione suddetta, avvenuto in termini più rapidi rispetto a quelli che il giudice si era inizialmente assegnato (nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la preventiva indicazione di un termine da parte del giudice ex art. 544, comma terzo cod. proc. pen. dà avvio ad una fattispecie processuale che, indipendentemente da ulteriori e diverse evenienze, comporta una immodificabile decorrenza del termine per impugnare ex art. 585, comma secondo lett. C) cod. proc. pen. ed un diverso spazio temporale per la celebrazione del giudizio di appello)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)