diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 32177 del 01/07/2025 Ud. (dep. 29/09/2025) Rv. 288644-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza assolutoria di primo grado - Appello della parte civile per rivalutazione della prova dichiarativa - Riforma dell'assoluzione in appello con conseguente condanna ai soli fini civili - Prove dichiarative decisive assunte nel dibattimento di primo grado - Contestazione suppletiva - Prosecuzione del processo con rito abbreviato - Rinnovazione in appello delle prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio abbreviato - Applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288644-02

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la Corte di appello che intende riformare la decisione assolutoria, con condanna dell'imputato ai soli fini civili per effetto dell'accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, nel corso di giudizio celebrato con rito abbreviato, in esito a una contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen., alla stregua di tutti gli atti originariamente presenti nel fascicolo del dibattimento e di quelli successivamente acquisiti, è tenuta a rinnovare le prove dichiarative decisive assunte prima della prosecuzione del processo con il giudizio alternativo, mediante l'esame dei testi e dell'imputato, versandosi nell'ipotesi, contemplata dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di prova dichiarativa assunta in udienza nel giudizio dibattimentale di primo grado, posto che le persone offese risultavano già escusse nel momento in cui il rito alternativo è stato introdotto.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)