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Sez. 5, Sentenza n. 16423 del 20/03/2024 Ud. (dep. 19/04/2024) Rv. 286266-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE | Giudizio abbreviato - Sentenza di assoluzione - Appello della parte civile - Diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva posta a base della decisione di primo grado - Riforma agli effetti civili della sentenza - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.,come sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Obbligo - Limiti.
Stato
decisa il 2024-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286266-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente alla sostituzione del comma 3-bis, dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione della prova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)