Sez. 3, Sentenza n. 801 del 29/01/1999 (Rv. 522751 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI | Omissione - Nullità della sentenza - Condizioni.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI
L'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza prescritta dall'art. 132 secondo comma n. 3 cod. proc. civ., non determina nullità della sentenza essendo di per sè una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia determinato una mancata pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni ovvero un difetto di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)