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Sez. 2, Sentenza n. 8569 del 05/09/1997 (Rv. 507581 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI | Omissione - Nullità della sentenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507581-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI

La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti, non costituisce di per sè motivo di nullità della sentenza, occorrendo che a tal fine la omissione abbia di concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso cioè di avere determinato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)