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Sez. 2, Sentenza n. 60 del 10/01/1973 (Rv. 361824 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA RELATIVA ISTANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361824-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - RIGETTO DELLA RELATIVA ISTANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed il rigetto della relativa istanza non e soggetto a censura in Sede di legittimita. (Conf 3229/71, mass n 354646; 2116/70, mass n 348240).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)