Sez. 2, Sentenza n. 16185 del 09/07/2009 (Rv. 608758 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Cambio di residenza - Comunicazione all'anagrafe ma non direttamente al P.R.A. da parte dell'interessato - Notifica eseguita al precedente indirizzo risultante dagli archivi del P.R.A. non aggiornati - Conseguenze - Nullità della notificazione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nell'art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite a cura della P.A., comporta - anche in ragione del fatto che non esiste più una norma simile a quella di cui all'art. 59 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada abrogato), che imponeva all'interessato la comunicazione del cambio di residenza - che la notifica effettuata, in forza dell'art. 201, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente eseguita, atteso che il ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente.
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 59, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 247, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)