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Sez. L, Sentenza n. 21708 del 27/10/2016 (Rv. 641589 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità - Revisione ex art. 9 della l. n. 222 del 1984 - Attivazione prima della scadenza del triennio di durata della prestazione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641589-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, riconosciuto per tre anni e rinnovabile a domanda per lo stesso periodo, l'INPS, in forza dell'art. 9 della stessa legge, è titolare di un autonomo potere di revisione, attivabile discrezionalmente anche prima della scadenza del triennio di durata della prestazione, tanto sia in base alla lettera della normativa richiamata, che non sottopone a limiti temporali il detto potere, né lo raccorda al periodo per il quale la prestazione è stata riconosciuta, sia in base ad una sua lettura logica e sistematica, in quanto i trattamenti previdenziali sono prestazioni temporanee correlate all'esistenza di requisiti sanitari, suscettibili di verifiche per accertarne la permanenza.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)