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Sez. L, Sentenza n. 17659 del 20/11/2003 (Rv. 568348 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità di durata triennale - Accertamento giudiziale del diritto - Conseguenze - Mancata conferma dell'assegno alla scadenza del triennio - Comparazione della situazione sanitaria attuale con quella accertata con precedente sentenza passata in giudicato - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568348-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

In tema di assegno ordinario di invalidità, ed in relazione alla rilevanza attribuita dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939 al recupero della capacità di guadagno da parte dell'assicurato, la mancata conferma, in sede di revisione di un assegno riconosciuto in via giudiziale - per essere venute meno le condizioni di legge - presuppone che la effettività del miglioramento, che non consente la ulteriore erogazione dell'assegno, sia frutto di una comparazione delle attuali condizioni di salute dell'assicurato, con quelle in precedenza accertate con sentenza passata in giudicato, non rilevando in contrario la circostanza che l'assegno abbia solo durata triennale, con possibilità di conferma, in sede di revisione, per un periodo di pari durata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)