Sez. 2, Sentenza n. 22851 del 30/10/2007 (Rv. 600179 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza o decreto della corte di appello penale in materia di liquidazione di compensi in favore di amministratore giudiziario di beni sequestrati ai sensi della legge antimafia - Ricorso per cassazione alle Sezioni civili ex art. 360 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Ricorso per cassazione alle Sezioni penali ex art. 606 cod. proc. pen. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Avverso l'ordinanza o il decreto pronunciato dalla corte di appello penale che ha respinto il ricorso in opposizione, in materia di liquidazione di compensi, presentato dall'amministratore giudiziario di beni in sequestro, nominato ai sensi della legislazione antimafia, è ammissibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, il quale va presentato alle sezioni penali della corte di cassazione, ai sensi degli artt. 606 e ss cod. proc. pen. perchè una pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento penale può essere impugnata unicamente con le forme del codice di rito penale. È, quindi, inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ alle sezioni civili della corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)