Sez. L, Sentenza n. 3203 del 25/05/1982 (Rv. 421147 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - C.C.N.L. 27 LUGLIO 1967 E C.C.N.L. 20 LUGLIO 1973 PER L'INDUSTRIA COTONIERA - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE CRITERIO DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI E ADOZIONE DI UN CRITERIO DI PURA E SEMPLICE PROPORZIONALITÀ - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - C.C.N.L. 27 LUGLIO 1967 E C.C.N.L. 20 LUGLIO 1973 PER L'INDUSTRIA COTONIERA - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE CRITERIO DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI E ADOZIONE DI UN CRITERIO DI PURA E SEMPLICE PROPORZIONALITÀ - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 2120 cod. civ., se consente che la contrattazione collettiva possa, a determinate condizioni, seguire, in tema di indennità di anzianità, il sistema di liquidazione a scaglioni, non impone affatto l'adozione di un simile criterio. È, pertanto, legittima la disciplina dei contratti collettivi di lavoro per l'industria cotoniera del 27 luglio 1967 (art. 6) e del 20 luglio 1973 (art. 14), che, abbandonando - salvo che per le ipotesi di licenziamento e di dimissioni dell'operaio e dell'apprendista (art. 20 C.C.n.L. 1973) - il criterio di liquidazione secondo scaglioni progressivi seguito dalla precedente disciplina collettiva, hanno adottato, in riferimento ai passaggi di categoria successivi all'1 luglio 1967, un criterio (più favorevole ai lavoratori) di pura e semplice proporzionalità, consistente nel moltiplicare un'unica e costante frazione della retribuzione ultima o finale per il numero complessivo degli anni di servizio prestato, senza differenziare in alcun modo il tempo trascorso nella categoria operaia da quello trascorso nelle categorie superiori, sicché all'operaio, divenuto (dopo la data suindicata) intermedio o impiegato, compete una mensilità dell'ultima retribuzione anche per ogni anno di servizio prestato nella categoria inferiore. (V 5046/80, mass n 408900; (V 3089/80, mass n 406856; (V 2875/80, mass n 406622; (V 1941/80, mass n 405569; (V 1803/80, mass n 405407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 27/07/1967 num. 6, Contr. Coll. 20/07/1973 num. 14, Contr. Coll. 20/07/1973 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)