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Sez. 1, Sentenza n. 13881 del 11/12/1999 (Rv. 532032 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza processuale di persona giuridica - Mutamento dell'organo - Irrilevanza sul procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso ordinanza di inefficacia di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di detta persona giuridica - Mancata indicazione, nell'atto di notificazione della decisione impugnata, di una specifica dichiarazione di residenza o elezione di domicilio - Notifica del ricorso a soggetto reso privo, nelle more, delle qualifica di legale rappresentante della persona giuridica - Validità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532032-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il principio della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato "ad litem" originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti della ordinanza del Presidente del Tribunale con la quale sia stata dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo pronunciato a carico di persona giuridica nelle more della quale sia nelle more mutato il legale rappresentante, ove l'atto di notificazione della decisione impugnata non contenga una specifica dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, è valida la notifica del ricorso eseguita, ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ., presso l'originario rappresentante legale, siccome procuratore costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)