Sez. 1, Sentenza n. 6354 del 21/12/2005 Cc. (dep. 17/02/2006) Rv. 233435 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE | Inosservanza - Nullità - Esclusione - Condizioni di regolarità della rimozione e riapposizione dei sigilli da parte del solo consulente - Violazione - Conseguenze.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE
In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 cod. proc. pen. ha natura regolamentare in quanto è volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)