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Sez. 1, Sentenza n. 2592 del 07/11/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 209955 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE | Natura regolamentare della norma - Ragioni - Conseguenze dell'inosservanza - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209955-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - APPOSIZIONE DI SIGILLI - RIMOZIONE

In materia di rimozione e di riapposizione di sigilli, la norma dell'art.261 cod. proc. pen. ha natura eminentemente regolamentare in quanto volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non comporta certo un impiego apprezzabile di energie intellettive ed è già sufficientemente assicurata dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice. L'inosservanza di tale disposizione non comporta, dunque, alcuna nullità, non essendo tale sanzione specificamente comminata dal legislatore, e non potendo essa neppure farsi discendere dal tenore dell'art.178 cod. proc. pen., che delinea categorie paradigmatiche cui l'anomalia in esame è del tutto estranea.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 261, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 261

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)