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Sez. 6, Sentenza n. 40801 del 30/05/2018 Ud. (dep. 13/09/2018) Rv. 274103 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - capacità processuale | Fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo - Perdita della capacità di stare in giudizio - Omessa dichiarazione del suo procuratore - Effetti - Prosecuzione del rapporto processuale tra le parti originarie – Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274103-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - capacità processuale

Qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Cod. Civ. art. 300, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)