diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4958 del 30/11/2006 Ud. (dep. 07/02/2007) Rv. 236308 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE | Fallimento della parte civile intervenuto nel corso del processo - Perdita della capacità di stare in giudizio - Omessa dichiarazione del suo procuratore - Effetti - Prosecuzione del rapporto processuale tra le parti originarie.
Stato
decisa il 2006-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236308-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - CAPACITÀ PROCESSUALE

Qualora nel corso del processo intervenga il fallimento della parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 l. fall. -, con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, trattandosi di parte processuale non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito e inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare. In tal caso, infatti, si applicano i principi che disciplinano il processo civile - i quali regolano, per quanto espressamente non derogato, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - in virtù dei quali la perdita della capacità di una parte di stare in giudizio, per avere effetto, deve essere dichiarata dal suo procuratore, proseguendo, in caso contrario, il processo tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)