Sez. 3, Sentenza n. 966 del 18/04/1966 (Rv. 321924 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE CON SCADENZA - NON RIGOROSAMENTE DETERMINATA - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE CON SCADENZA - NON RIGOROSAMENTE DETERMINATA - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
Un termine, la cui scadenza non sia con rigore determinata o che sia convenuta con carattere meramente indicativo, non riveste gli estremi di termine essenziale in senso tecnico, tale, cioe, da implicare - se non osservato- la risoluzione de jure del contratto, ai sensi dell'art 1457 cod.civ., indipendentemente dall'indagine circa l'importanza dell'inadempimento che il giudice e tenuto a compiere giusta il disposto dell'art. 1455 cod. civ.. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)