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Sez. 3, Sentenza n. 966 del 18/04/1966 (Rv. 321924 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE CON SCADENZA - NON RIGOROSAMENTE DETERMINATA - INOSSERVANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321924-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE CON SCADENZA - NON RIGOROSAMENTE DETERMINATA - INOSSERVANZA - EFFETTI.*

Un termine, la cui scadenza non sia con rigore determinata o che sia convenuta con carattere meramente indicativo, non riveste gli estremi di termine essenziale in senso tecnico, tale, cioe, da implicare - se non osservato- la risoluzione de jure del contratto, ai sensi dell'art 1457 cod.civ., indipendentemente dall'indagine circa l'importanza dell'inadempimento che il giudice e tenuto a compiere giusta il disposto dell'art. 1455 cod. civ.. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)