Sez. 2, Sentenza n. 3228 del 27/05/1982 (Rv. 421178 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE CON CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO - ESSENZIALITÀ - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - ESSENZIALITÀ TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - TERMINE CON CARATTERE PURAMENTE INDICATIVO - ESSENZIALITÀ - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - ESSENZIALITÀ TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il termine per adempiere, la cui scadenza non sia con rigore determinata o che abbia carattere puramente indicativo, non riveste gli estremi dell'essenzialità in senso tecnico, tale cioè da implicare - se non osservato - la risoluzione de iure del contratto, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. ed indipendentemente dalla indagine del giudice circa l'importanza dell'inadempimento, ex art. 1455 cod. civ.. e, ancorché sia configurabile, pur in difetto di una qualificazione espressa attribuitagli nel contratto, una essenzialità tacita - in presenza di elementi i quali facciano ritenere che, senza la stretta osservanza del termine, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto stesso - essa deve essere tuttavia già insita nel contratto, non potendosi a tali effetti valorizzare ex post comportamenti di una delle parti, quale la diffida ad adempiere, che ha il solo scopo di fissare la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto. (Conf 966/66, mass n 321924, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)