Sez. L, Sentenza n. 25889 del 28/10/2008 (Rv. 605194 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva - Adeguatezza - Accertamento - Riferimento al trattamento retributivo previsto per altri dipendenti - Inammissibilità - Riferimento al parametro "esterno" ex art. 36 Cost. - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento ad una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, l'eventuale inadeguatezza potendo essere accertata solo attraverso il parametro di cui all'art. 36 Costituzione, "esterno" rispetto al contratto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che - con riguardo all'attribuzione "una tantum" di un'indennità per il periodo di vacanza contrattuale, non fruita da alcuni lavoratori che, nelle more del rinnovo del contratto, avevano fruito di uno scivolo nel collocamento a riposo - aveva evidenziato l'assenza di ogni prova in ordine alla dedotta insufficienza della retribuzione, prevista dalla contrattazione collettiva, rispetto al parametro costituzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)