Sez. L, Sentenza n. 2014 del 21/03/1986 (Rv. 445220 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE DALLA CONTRIBUZIONE - LAVORATORI CHE PER CONTRATTO DEBBONO SVOLGERE LE LORO MANSIONI IN VARIE SEDI - INDENNITÀ CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - ESCLUSIONE DALLA CONTRIBUZIONE - LAVORATORI CHE PER CONTRATTO DEBBONO SVOLGERE LE LORO MANSIONI IN VARIE SEDI - INDENNITÀ CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
L'ipotesi della trasferta (cui si riferisce, in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, la previsione dell'art. 12, n. 1, della legge 30 aprile 1969 n. 153) ricorre quando il lavoratore venga dislocato in località diversa dalla sua Sede normale di lavoro per disposizione unilaterale dell'imprenditore e per sopperire ad esigenze dell'impresa datrice di lavoro - limitate nel tempo e di carattere contingente - verificatesi in detta località. Tale ipotesi non è, pertanto, configurabile (con l'ulteriore conseguenza del carattere esclusivamente - anziché parzialmente - retributivo del compenso corrisposto sotto la denominazione d'indennità di trasferta) nel caso di lavoratori che per contratto debbano normalmente svolgere le loro mansioni in varie sedi e il detto emolumento sia stato fissato proprio in considerazione di tale speciale carattere (cosiddetta ambulatorietà) della prestazione lavorativa. L'esclusione, da parte del giudice del merito, di qualsiasi quota risarcitoria nell'erogazione suddetta costituisce apprezzamento di fatto, che, in quanto sostenuto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici, si sottrae al Sindacato di legittimità. (V 3292/85, mass n 440958; (V 1057/84, mass n 433221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)