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Sez. L, Sentenza n. 2783 del 20/03/1987 (Rv. 451897 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COMPENSO PER LA TRASFERTA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451897-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - COMPENSO PER LA TRASFERTA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La trasferta - il cui compenso a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 è escluso (nella misura del cinquanta per cento) dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale - ricorre solo nel caso in cui il lavoratore presti temporaneamente la propria attività in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti e non è pertanto configurabile rispetto al lavoratore obbligatosi ad adempiere la propria prestazione in luoghi sempre diversi: nel qual caso l'emolumento corrispostogli, per compensarlo delle spese e dei disagi sopportati in adempimento dell'Obbligo contrattuale, ha carattere retributivo, restando in contrario irrilevante la qualifica di indennità di trasferta ad essa attribuita dalla disciplina contrattuale, collettiva od individuale. (Conf 2014/86, mass n 445220; (Conf 5722/85, mass n 442908; (Conf 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)