diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 883 del 17/01/2014 (Rv. 629776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Decorrenza - Dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non da quella del successivo perfezionamento della notifica - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Quando una delle parti abbia notificato all'altra la sentenza, il termine breve per impugnare decorre per la parte notificante dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e non in quella eventualmente successiva di perfezionamento della notifica, in quanto la consegna dell'atto rende certa l'anteriorità della conoscenza della sentenza per l'impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall'art. 2704, primo comma, ultimo periodo, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)