Sez. 6, Sentenza n. 19715 del 04/04/2025 Ud. (dep. 27/05/2025) Rv. 288086-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omesso pagamento di spese straordinarie in favore dei figli - Configurabilità del reato - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 3, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)