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Sez. 1, Sentenza n. 21866 del 11/11/2005 (Rv. 584787 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Divieto di spesa per i Comuni ex art. 23 d.l. n. 66 del 1989 - Portata applicativa - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584787-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

In tema di obbligazioni della P.A., la riserva relativa agli impegni di spesa già assunta dai Comuni risultante dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 va intesa nel senso che sono legittime solo le deliberazioni di spesa per impegni assunti in esercizi anteriori al 1989, mentre per gli impegni assunti con decorrenza dall'esercizio 1989 resta pienamente operante la sanzione della nullità di tutte le deliberazioni di spesa per servizi non espressamente previsti per legge, rimanendo salva, per il lavoratore autonomo indebitamente incaricato dalla P.A., la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, qualora ne sussistano i presupposti di legge, per il riconoscimento del proprio compenso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)