Sez. 1, Sentenza n. 14198 del 28/07/2004 (Rv. 575008 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) | Pubblica Amministrazione - Impegno preventivo di spesa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI)
Il contratto d'opera professionale, condizionato all'erogazione del finanziamento da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, si sottrae all'applicazione della previsione di cui all'art. 23 DL n. 66 del 1989 (convertito nella legge n. 144), che impone il divieto di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, perché esso è, per sua definizione, un contratto la cui efficacia è subordinata all'erogazione effettiva del finanziamento pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)