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Sez. 1, Sentenza n. 8189 del 23/05/2003 (Rv. 563480 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Divieto di spesa per i comuni ex art.23 D.L. n. 66 del 1989 - Portata applicativa - Spesa interamente finanziata da altro ente pubblico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563480-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE

In tema di obbligazioni della P.A., l'art.23 del D.L. 2 marzo 1989 n.66, nella parte in cui pone il divieto, per i comuni, di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o dal segretario, in mancanza del ragioniere) sul competente capitolo del bilancio di previsione, trova applicazione anche qualora la spesa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da un altro ente pubblico, dovendo anche in tal caso aver luogo la verifica della copertura della spesa nel bilancio dell'ente che assume il relativo obbligo.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)