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Sez. 1 - , Sentenza n. 2380 del 11/10/2018 Cc. (dep. 18/01/2019) Rv. 274870 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata – Partecipazione del condannato al programma rieducativo – Condotte di possibile rilievo penale – Valutazione del magistrato di sorveglianza – Autonomia rispetto alla valutazione del giudice della cognizione – Sussistenza – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274870-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine al presupposto della partecipazione dell'istante all'opera di rieducazione, in caso di condotte di rilievo penale tenute dal detenuto nel corso dell'esecuzione della pena, costituisce oggetto di un apprezzamento autonomo rispetto alla differente valutazione di tale condotte da parte del giudice della cognizione, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale di sorveglianza avesse fondato la decisione di rigetto della richiesta del beneficio su due episodi di evasione, ritenuti incompatibili con un sincero e consapevole sforzo di partecipazione al trattamento, sebbene gli stessi, in sede cognitoria, fossero stati qualificati come "fatti di particolare tenuità" ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)