diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 548 del 18/01/2002 (Rv. 551672 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Nozione - Carenza di titolarità del rapporto - Questione di merito - Configurabilità - Questione di legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551672-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA

La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore secondo una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso, costituendo, per converso, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)