Sez. 2, Sentenza n. 3110 del 17/03/1995 (Rv. 491236 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA | Nozione - Mancanza di titolarità del rapporto - Questione di merito.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA
La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza o titolarità del rapporto stesso ed è pertanto possibile oggetto di una questione di rito. Costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata invece da parte attrice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)