Sez. 1, Sentenza n. 11827 del 15/11/1995 (Rv. 494652 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Proposizione nei confronti di una parte rimasta contumace - Notificazione - esecuzione ex art. 292 cod. proc. civ. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
La comparsa di risposta contenente l' appello incidentale nei confronti di una parte rimasta contumace deve essere notificata a quest' ultima ai sensi dell' art. 292 cod. proc. civ., sussistendo anche nella fase di appello le esigenze di rispetto del contraddittorio e di tutela del diritto di difesa del contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)