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Sez. 1, Sentenza n. 8209 del 06/11/1987 (Rv. 455823 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO SUL GRAVAME INCIDENTALE - DEPOSITO DELLA COMPARSA DI RISPOSTA - IDONEITÀ - LIMITI - PARTI CONTUMACI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO ANZIDETTO, EX ART. 292 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455823-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - FORMA - COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO SUL GRAVAME INCIDENTALE - DEPOSITO DELLA COMPARSA DI RISPOSTA - IDONEITÀ - LIMITI - PARTI CONTUMACI - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO ANZIDETTO, EX ART. 292 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ.*

Il deposito della comparsa di risposta, contenente l'appello incidentale, è idoneo a costituire il contraddittorio, in ordine al gravame incidentale, sole nei riguardi delle parti costituite, mentre, nei confronti delle parti contumaci, si richiede a detto fine la notificazione del relativo atto, in applicazione dell'art. 292 cod. proc. civ. (V 6843/82, mass n 424479).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)