Sez. L, Sentenza n. 4465 del 08/04/2000 (Rv. 535462 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Portata - Titolarità di più pensioni a carico dell'Inps e a carico dello Stato - Diritto dell'Inps di negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione a suo carico - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
La disposizione del primo comma dell'art. 19 legge n. 843 del 1978 (prevedente che ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o a carico di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di quella obbligatoria, l'indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta) opera solo nei confronti di titolari di più pensioni tutte a carico delle gestioni sopraindicate, onde, nell'ipotesi di titolarità di una pensione a carico dell'Inps e di una pensione a carico dello Stato, l'Inps non può negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione a suo carico, senza che, in contrario, sia invocabile l'art. 99 d.P.R. n. 1092 del 1973, prevedente che al titolare di più assegni o pensioni l'indennità "de qua" spetta ad un solo titolo, giacché detta norma legittima soltanto gli organi statali erogatori di forme di previdenza a carico dello Stato a negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione statale nell'ipotesi di titolarità di più pensioni (siano esse tutte a carico dello Stato, ovvero parte a carico dello Stato e parte a carico di altre gestioni previdenziali).
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)