Sez. L, Sentenza n. 3778 del 19/02/2007 (Rv. 595803 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Disciplina ex art. 19 legge n. 843 del 1978 - Portata - Titolarità di più pensioni a carico dell'Inps e a carico dello Stato - Diritto dell'Inps di negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione a suo carico - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
La disposizione del primo comma dell'art. 19 legge n. 843 del 1978, in forza della quale ai titolari di più pensioni l'indennità integrativa speciale è dovuta una sola volta, opera solo nei confronti di titolari di più pensioni tutte a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o a carico di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dei lavoratori dipendenti, mentre, nell'ipotesi di titolarità di due pensioni, di cui una a carico dell'Inps e una a carico dello Stato, l'Inps non può negare l'indennità integrativa speciale sulla pensione a suo carico, a motivo che il titolare sia beneficiario di altra pensione a carico dello Stato, ostandovi il disposto del secondo comma del menzionato art. 19.
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)