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Sez. U, Ordinanza n. 21558 del 12/10/2009 (Rv. 609449 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Omessa produzione da parte del ricorrente del contratto collettivo di diritto pubblico richiamato nel ricorso - Improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609449-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

In tema di regolamento di giurisdizione (nella specie, originato dalla controversia relativa ad un concorso interno presso il C.N.R. inerente al passaggio dal posto di ricercatore di primo livello a quello di ricercatore di terzo livello), l'omessa produzione da parte del ricorrente del contratto collettivo di diritto pubblico richiamato nel ricorso per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, negata dalla S.C. a favore della giurisdizione del giudice amministrativo) non determina l'improcedibilità del ricorso medesimo a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., posto che la suddetta disposizione è applicabile soltanto ai contratti collettivi di diritto comune e non, invece, ai contratti di diritto pubblico, stante la specificità di questi ultimi in virtù del particolare procedimento formativo che li caratterizza, del loro regime di pubblicità e della sottoposizione a controllo contabile, ed attesa la non necessità della loro produzione ai fini dell'accertamento della fondatezza del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)