Sez. L, Sentenza n. 15815 del 06/07/2009 (Rv. 609241 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Deposito dei contratti collettivi - Onere - Applicabilità anche ai contratti collettivi del settore pubblico - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
In tema di giudizio di cassazione, l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - non può ritenersi limitato ai contratti collettivi del settore privato, ma deve intendersi riferito, per la portata letterale della disposizione citata e per le finalità perseguite dall'intervento normativo in cui la stessa è inserita, al complesso della contrattazione collettiva, ivi compresa quella del settore pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)